Avere una famiglia

INFORMAZIONI PER CHI DESIDERA AVERE UNA FAMIGLIA A SEPINO
Cosa è

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.

Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza.

L’atto di pubblicazione resta affisso presso i Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.

Come si fa

I cittadini italiani devono consegnare i seguenti documenti:

autocertificazione, redatta sull’apposito modulo a disposizione presso l’U.R.P. o lo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile); richiesta di pubblicazione alla casa comunale (fatta dal Parroco nel caso di matrimonio concordatario o dal Ministro di Culto nel caso di matrimonio acattolico) – in carta libera; stato di famiglia (nel caso di riconoscimento e/o legittimazione dei figli) – in carta libera; codice fiscale degli sposi;

L’accertamento sull’assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio è effettuato d’ufficio.

Per i minori di età occorre la copia autentica del decreto di ammissione al matrimonio emesso dal Tribunale dei Minori – in bollo.

I cittadini stranieri devono consegnare i seguenti documenti:

certificato da far valere come atto di nascita; nulla osta al matrimonio (art. 116 del Codice Civile), dal quale devono risultare oltre le complete generalità del futuro sposo, anche lo stato libero, la cittadinanza e la residenza. Entrambi i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente residente nello Stato, redatti in lingua italiana (o con allegata traduzione – in bollo) e legalizzati dalla Prefettura (eccetto quelle con esenzione dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali). autocertificazione (qualora il futuro sposo sia residente in Italia).

Cosa occorre

Munito dell’intera documentazione, uno dei due futuri sposi, deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile per fissare l’appuntamento. Alla data convenuta, all’Ufficio di Stato Civile devono presentarsi i futuri sposi, portando una marca da bollo da € 11.

I futuri sposi dovranno sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza. L’Ufficiale di Stato Civile, dopo la sottoscrizione dell’atto, se uno degli sposi non è residente a Sepino, provvede a trasmettere al Comune di residenza la richiesta di pubblicazione. La pubblicazione infatti deve essere eseguita in entrambi i Comuni degli sposi.

Se gli sposi non vogliono contrarre matrimonio religioso, l’Ufficiale di Stato Civile consegna loro una domanda pre-stampata indirizzata al Sindaco, dove verranno indicati il luogo, il giorno e l’ora della celebrazione del matrimonio civile.

L’Ufficio provvederà all’affissione della pubblicazione di matrimonio all’Albo Pretorio. Concluso il periodo di affissione e attesi ancora tre giorni, nel caso di cerimonia religiosa, il nulla osta al matrimonio sarà rilasciato agli sposi per la consegna al parroco.

Chi la emette

Per richiederlo occorre presentarsi allo sportello dei Servizi Demografici (Stato Civile).

Quanto dura

I documenti elencati hanno validità 6 mesi; al momento della richiesta di pubblicazione, la documentazione non dovrà avere una data anteriore a 180 giorni dal rilascio.

Quanto costa

Per la pubblicazione di matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo da € 11 nel caso che i futuri sposi siano residenti entrambi a Sepino oppure due marche da bollo da € 11 nel caso in cui uno di essi sia residente in altro Comune.

Per maggiori informazioni:

UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 – fax 0874790502
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it

Chi può sposarsi 

- i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero. Avere lo stato libero significa non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, é necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile. 

- i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, é necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni.

- i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile.

Dove andare 

innanzitutto occorre andare, con tutti i documenti richiesti, all’ufficio matrimoni del Comune o dalla Circoscrizione, che si é scelto per la celebrazione del matrimonio, per fissare la data della richiesta di pubblicazione di matrimonio.

Cosa occorre 

- un documento d’identità valido 

- l’estratto di nascita, per uso matrimonio, da richiedere agli Uffici dello Stato Civile del Comune di nascita.

- il certificato contestuale in carta da bollo. Questo certificato comprende i certificati di residenza, di cittadinanza e di stato libero. Deve essere richiesto agli uffici demografici del Comune di residenza o alla propria Circoscrizione. In questo caso, non si può applicare l’autocertificazione.

- se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno é necessario il certificato di precedente residenza in carta da bollo.

Cosa fare 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi allo stesso ufficio con due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore. 

La presenza di un genitore é richiesta per accertare che ricorrano le condizioni per contrarre il matrimonio, relativamente ai vincoli di parentela, filiazione, adozione e affiliazione. Quel giorno, i futuri sposi , possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio.

Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Quanto costa 

il costo dei bolli e delle spese di segreteria.

Notizie utili 

- il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta; 

- per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell’atto del precedente matrimonio, con l’annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui é stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;

- la donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest’ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze é quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l’interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l’autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile.

- i vedovi devono richiedere la copia integrale dell’atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si é verificato il decesso.

- il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all’ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne é proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione .

- nell’atto di matrimonio viene registrato anche l’eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi.

- dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all’ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia.

- qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune.

Per maggiori informazioni: 

UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it

Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

Chi fa la dichiarazione 

Possono fare la dichiarazione di nascita:
uno dei genitori, 
persona con procura speciale di uno dei genitori, 
un medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto. 
Chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Dove 

La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:
l'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita ed è ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata, 
il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita, 
il Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita, 
il Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti, 
il Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita, quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo. 
Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta presso un Comune è ricevuta dall'ufficiale di stato civile.

Come 

La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni entro il termine di tre giorni dalla nascita, se fatta presso un ospedale o casa di cura, dieci giorni dalla nascita, se fatta presso un Comune.

La dichiarazione deve essere iscritta nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune, formando un verbale se ricevuta presso un ospedale o casa di cura.

Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura, il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.

La legge 15 maggio 1997, n.127 (G.U.del 17 maggio 1997, n.113), ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.

Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione.
Con la riforma la dichiarazione può essere fatta anche presso un "centro di nascita", cioé l'ospedale o la casa di cura dove é nato il bambino, davanti al direttore sanitario che può delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria. Il direttore sanitario deve trasmettere la dichiarazione all'ufficiale di stato civile. E' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, con circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n.127/1997.

Il direttore sanitario, nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla legge, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile e con il procuratore della Repubblica presso il tribunale, che esercita la vigilanza sullo stato civile.

Per maggiori informazioni: 

UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it

Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 
Il riconoscimento può essere fatto

all'atto della denuncia di nascita: 

- da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la denuncia di nascita 

successivamente alla nascita: 

- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune 
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.

Per maggiori informazioni: 


UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it

Codice fiscale: cos'è e a cosa serve 

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nessun soggetto esterno quindi è autorizzato a produrre programmi per il calcolo o la stampa del codice. 

Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all' Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno. Per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.

L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati (per i residenti all'estero), se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Dove andare


UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it

Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di Campobasso
Piazzale Palatucci
86100 Campobasso
Tel 0874.47891 - Fax 0874.411401
www.agenziaentrate.it/dre/molise/uffici_locali/ufficio_locale_campobasso.htm

FINO AL 1° COMPLEANNO 

PERICOLOSITA’ DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE DI LAVORO

La madre che riprende l’attività lavorativa al termine del periodo di congedo obbligatorio dal lavoro, non può essere adibita alle lavorazioni che la legge individua come faticose, pericolose ed insalubri, per i periodi che la stessa legge stabilisce.
Durante questo periodo le lavoratrici saranno adibite ad altre mansioni.
L’ambiente di lavoro, in generale, deve comunque garantire alle lavoratrici che hanno partorito da poco e che allattano, la possibilità di riposarsi in posizione distesa e condizioni appropriate (Decreto legislativo n. 626/1994).

Cosa fare 

Per usufruire delle particolari forme di tutela previste dalla norma, le lavoratriciaddette a lavorazioni faticose, pericolose ed insalubri devono: 
chiedere al datore di lavoro di essere adibite ad attività diverse da quelle abitualmente svolte. 
Riflessi sul rapporto di lavoro
L’adibizione delle lavoratrici madri in allattamento ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non produce alcun effetto sullo stato giuridico del rapporto di lavoro.

Riflessi economici 

L’adibizione delle lavoratrici madri in allattamento ad attività diverse da quelle abitualmente svolte non incide in alcun modo sulla retribuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, art. 7
Decreto legislativo. n. 626/1994
D.P.R. n. 1026/1976, art. 5
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 6
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera e

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre può fruire di due periodi di riposo di un’ora, anche cumulabili nella giornata, con diritto di uscire dal luogo di lavoro, per provvedere alle esigenze del bambino.
Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto ed alle necessità proprie dell’allattamento (Legge n. 860/1950). La Legge n. 1204/1971, all’art. 10, ha successivamente escluso invece ogni nesso fra riposi e allattamento, tant’è vero che le due ore di riposo possono essere cumulate. Con i riposi giornalieri la legge intende assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.
L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la lavoratrice ed il responsabile dell’ufficio: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell’attività lavorativa.
La determinazione delle ore spettanti alla lavoratrice madre viene fatta comunque in relazione al normale orario giornaliero in vigore presso l’Unità di appartenenza.
Spetta un solo periodo di riposo di un’ora se l’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito è inferiore a sei ore, comprese le ore di allattamento.
I riposi non sono cumulabili in giornate diverse.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

Cosa fare 

Per fruire dei riposi giornalieri, le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:

specifica domanda, con l’indicazione dell’orario. 
Riflessi sul rapporto di lavoro
Le ore di assenza per riposi giornalieri non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.

Riflessi economici 

Agli effetti della retribuzione, le ore di assenza per riposi giornalieri sono considerate ore di lavoro ordinario.
Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, artt. 39, 41, 44
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 2°
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 2.2
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera c

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI ALTERNATIVI PER IL PADRE 

Venuto meno lo stretto collegamento fra riposi e allattamento e riconosciuta a tale beneficio la funzione di consentire al genitore di attendere ai compiti connessi all’assistenza del bambino nel primo anno di vita, si è aperta la strada per riconoscere anche al padre lavoratore questo diritto, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente.
L’alternatività nella fruizione di questo diritto comporta che uno dei genitori non possa assentarsi quando l’altro fruisca di permessi previsti per far fronte alle stesse necessità.
Così il padre lavoratore non potrà chiedere i riposi giornalieri quando la madre lavoratrice fruisca nello stesso periodo dell’astensione facoltativa.
I genitori possono comunque alternarsi, avendo cura di comunicare la propria intenzione al Responsabile dell’Unità di appartenenza.
Se il padre lavora per meno di sei ore e la madre, che rinuncia al beneficio, lavora per più di sei ore, si riconosce al padre una sola ora di assenza.

Il padre ha comunque diritto ai riposi nei casi di: 

• morte della madre;
• grave infermità della madre;
• affidamento del bambino al solo padre;
• rinuncia alla fruizione da parte della madre;
• condizione di lavoro autonomo della madre.

In questi casi, tale diritto spetta al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche se la madre sta fruendo del congedo di maternità o di quello parentale.
Per la rimanente disciplina vale quanto detto per i riposi per la madre.

Cosa fare 

Per fruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre, il padre lavoratore deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:

specifica domanda; 
dichiarazione della madre che rinuncia ad esercitare il medesimo diritto per il periodo richiesto; 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’avvenuta rinuncia della madre con l’indicazione del relativo periodo.Tale dichiarazione deve essere presentata entro i dieci giorni successivi all’avvenuta rinuncia. 
Riflessi sul rapporto di lavoro
I periodi di riposo giornaliero non incidono in alcun modo sul rapporto di lavoro.

Riflessi economici

Agli effetti della retribuzione, i periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di lavoro ordinario. Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.


RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico n.151/2001, artt. 39, 40
Circolare n. 51/2001, allegato, punto 2°
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 2.1 e 2.2
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettere c, f.

ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI 

Con la legge 448/98 (collegato alla finanziaria del '99) sono stati introdotti benefici, volti al sostegno delle famiglie numerose e della maternità.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 hanno diritto all'assegno al nucleo familiare le famiglie con tre o più figli minori. 

Per maggiori dettagli visita il sito di seguito riportato.

www.welfare.gov.it/assegnimaternitenucleo1.doc

GLI ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AI LAVORATORI ESCLUSI DALLA NORMATIVA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

Il pagamento degli assegni è subordinato alla condizione che gli interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito.
Ne hanno diritto:

i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;

i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Per maggiori dettagli visita il sito di seguito riportato.

www.inps.it/Doc/TuttoINPS/prestazioni/assegni_familiari.htm

Per maggiori informazioni: 

UFFICIO DEMOGRAFICO
Comune di Sepino
Piazza Prisco Nerazio 40 
86017 Sepino (CB)
tel. 0874790132 - fax 0874790502 
e-mail: anagrafe@comune.sepino.cb.it